L’IRAP è dovuta anche dalle Amministrazioni pubbliche, tra cui rientrano gli enti locali.
Se gli enti locali esercitano anche attività commerciali, possono determinare la base imponibile IRAP in misura pari alle retribuzioni erogate ovvero (esercitando l’opzione di cui all’articolo 10-bis, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997), determinare separatamente la base imponibile, applicando agli impiegati addetti ad attività commerciali la disciplina prevista dall’articolo 5 del decreto, e al personale addetto ad attività commerciali e istituzionali un criterio misto.
Il comportamento concludente idoneo a manifestare l’opzione corrisponde alla scelta assunta dagli enti locali all’inizio del periodo d’imposta, vale a dire in sede di primo acconto mensile.
Ciò premesso, l’adozione, ad opera del soggetto istante (risposta n. 187/2022), del metodo retributivo anche per le attività commerciali (conseguentemente, la revoca del metodo commerciale) è frutto anche della scelta di versare gli acconti (rilevatori dell’esercizio dell’opzione), di omettere la predisposizione del conto economico aggregato delle attività commerciali, di presentare le dichiarazioni annuali IRAP in conformità con il metodo scelto, adottando, quindi, un “comportamento concludente” per ben quattro periodi d’imposta, ovvero fino alla nuova opzione, esercitata solo nel 2020.
Non c’è, dunque, alcun “errore” da rettificare in dichiarazione, ma solo una scelta per un metodo di calcolo dell’imposta che l’istante vuole modificare, rispetto alla quale non è consentito, però, il ricorso alla dichiarazione integrativa.
Questa è, infatti, finalizzata a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli.
Non è ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa per ripensare una scelta rivelatasi a posteriori sfavorevole, non ravvisandosi, in tale ipotesi, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

