Con il doppio scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle associazioni professionali interessate all’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni non organizzate in Ordini o Collegi di cui alla Legge n. 4/2013 e di semplificare la presentazione delle istanze, il Ministero dello Sviluppo ha proceduto alla riorganizzazione mediante accorpamento dei contenuti della documentazione necessaria a completare l’iter procedurale, riducendo il numero di allegati da comunicare all’Amministrazione, se non necessari alla individuazione della professione rappresentata dall’associazione.
Lo ha fatto con la circolare n. 221/2022, che sostituisce ogni precedente documento di prassi sul tema e le cui indicazioni sono più ampiamente trattate nelle Linee Guida di cui all’Allegato 1.
Associazioni non organizzate: semplificate la presentazione della richiesta e la modulistica necessaria
Per accelerare i tempi di ricezione ed analisi delle istanze, è stata prevista la possibilità di presentare la richiesta non solo mediante Pec, anche con posta elettronica ordinaria (all’indirizzo mail dedicato), dando quindi preferenza ai canali digitali di comunicazione con l’Amministrazione e all’utilizzo della firma elettronica per la sottoscrizione degli atti in tutti i casi in cui l’associazione disponga degli strumenti tecnici necessari.
Ai medesimi fini di riduzione degli oneri informativi a carico delle associazioni richiedenti l’iscrizione, è stata semplificata e differenziata la modulistica necessaria, con puntuale descrizione dei campi per la corretta compilazione.
Atto costitutivo e statuto societario sono i due documenti fondanti di ogni Associazione professionale; può considerarsi valida anche la formula di dichiarazione di costituzione di Associazione professionale con l’indicazione del luogo e della data di costituzione inserita nel primo articolo dello Statuto.
Con tale nuova modalità, un unico documento assume il valore di atto costitutivo e statuto societario.
La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate si rende necessaria in fase di monitoraggio e vigilanza effettuata dall’Ufficio competente (art. 10, L. n. 4/2013) in quanto identifica in maniera univoca i documenti societari. A tal fine, gli estremi della registrazione devono essere ben visibili all’atto della consultazione on line sul sito web dell’Associazione.
Successive modifiche statutarie che l’associazione riterrà di effettuare, dovranno essere notificate all’Amministrazione e rispondere alle condizioni di cui al precedente punto.
La circolare, unitamente alle Linee Guida, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sul sito web del Ministero.
Sitografia
www.mise.gov.it

