Il Consiglio dei Ministri n. 71, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, ha approvato un disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Il provvedimento costituisce un intervento di revisione volto ad assicurare un rafforzamento dell’intero sistema della proprietà industriale, operando su quelle aree in grado di incidere sulla competitività delle imprese nazionali, anche tenendo conto delle criticità emerse nel corso della pandemia da COVID-19.
Codice della proprietà industriale: già modifiche ai brevetti nel 2021
Già con il decreto 119/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale introducendo novità sui brevetti.
In particolare, le importanti modifiche al Regolamento interessano anche la sfera brevettuale.
L’articolo 1 del provvedimento stabilisce che le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, così come le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni, debbano ora essere redatte in conformità a moduli, disponibili presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”) e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell’apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione.
Devono inoltre recare la firma del richiedente o del suo mandatario e, per i diritti che appartengono a più soggetti, chi firma nell’interesse di altri è tenuto a specificare tale sua qualità.
Al deposito in formato cartaceo delle domande nazionali, al deposito telematico e alle modalità di trasmissione il comma 2-bis del nuovo articolo 1, il quale dispone che la redazione dei moduli deve contenere l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente e le indicazioni previste dalla circolare dell’UIBM.
E’ significativo, in ambito brevettuale, l’articolo 24 del decreto, che modifica l’articolo 33 sull’accesso ai fascicoli delle domande e dei titoli. Il nuovo comma 1 non fa menzione della possibilità, per il richiedente, di ottenerne la riservatezza, consentendone sempre l’accesso ai terzi “purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa”.
Va specificato che il diritto di accesso non comprende le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l’irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico (ex art. 53, c. 3, del Cpi).
E’, pure, centrale nel contesto innovato lo scorso anno, il nuovo articolo 24-bis, rubricato “Istanza di limitazione”, riferito unitariamente all’ipotesi di declaratoria di nullità parziale e a quella di limitazione giudiziale con riformulazione delle rivendicazioni.
Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall’articolo 76 comma 2 cpi, passata in giudicato la sentenza di nullità parziale, è tenuto ad informare “tempestivamente” l’UIBM, allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza, così come copia di quest’ultima, per la pubblicazione sul Bollettino di cui all’articolo 189 cpi. Ma non è chiaro il termine per l’adempimento, né sono previste sanzioni per la sua omissione.
Novità riguardano anche la trascrizione (di licenza) ed occupano un comma (7-bis) dell’articolo 40 del Regolamento: la dichiarazione di avvenuta concessione presentata per la trascrizione in luogo del contratto “indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l’intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza”.
Passiamo ora all’articolo 31, che introduce invece una modifica alla riserva di deposito di cui all’articolo 42 del Regolamento, aggiungendo il comma 2-bis: in caso di mancata presentazione, nel termine previsto dal comma 1, dei documenti di cui si è riservato il deposito dopo la presentazione della domanda, l’UIBM procederà alla richiesta di osservazioni al richiedente prima del rigetto definitivo della domanda, qualora si tratti di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione.
Diversamente, l’UIBM comunicherà la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.
Resta la formulazione di cui all’articolo 34 del decreto MiSE, con oggetto l’articolo 47 del Regolamento, riferito alle modalità di deposito dell’opposizione e della documentazione successiva. L’atto di opposizione, da indirizzarsi alla competente Divisione dell’UIBM (non ad altri), è redatto in conformità al modulo predisposto ed è inviato direttamente all’UIBM in duplice copia, di cui l’originale in regola con l’imposta di bollo (art. 225 cpi), ovvero in tre copie “se depositato presso il medesimo Ufficio”, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.
Una specifica normativa: se l’atto di opposizione viene depositato direttamente presso l’UIBM o tramite altri servizi di spedizione diversi dal servizio postale, la data di ricevimento attestata dall’UIBM sarà considerata data di deposito dell’opposizione.
Viceversa, se l’atto di opposizione viene inviato tramite il servizio postale alla sede dell’UIBM mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall’ufficio postale sarà considerata data di deposito della raccomandata o del plico.
I commi 4 e 5 del richiamato ultimo articolo oggetto di rimodulazione stabiliscono, rispettivamente, la possibilità di deposito dell’atto di opposizione per via telematica e che ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell’atto di opposizione va inviata con questa modalità direttamente ed esclusivamente all’UIBM.
In conclusione, la traduzione dei documenti diversi da quelli indicati all’articolo 176, comma 4, lettera a) cpi, deve essere inoltrata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale.
Sitografia
www.governo.it
www.mise.gov.it
www.dirittoaldigitale.com

