Sono quattro i nuovi codici tributo per fruire dei crediti d’imposta per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, istituiti dalla risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022.
Il Decreto Energia
I dispositivi che hanno dato il via ai crediti sono: l’articolo 4 del Dl 17/2022 (“Decreto Energia”), che ha introdotto per le imprese a forte consumo di energia elettrica (“energivore”) individuate dal decreto Mise 21 dicembre 2017 un tax credit del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 passato al 25%; l’articolo 5 del Dl 21/2022 (“Decreto Ucraina-bis”).
Analogamente, l’articolo 5 del “decreto Energia” ha previsto il riconoscimento – a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale – di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas stesso consumato nel secondo trimestre del 2022, rideterminato al 20% dall’articolo 5 del Dl 21/2022.
Il Decreto Ucraina-bis
L’articolo 3 del “decreto Ucraina-bis” prevede, a sua volta, il riconoscimento – a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”) individuate dal già citato decreto Mise 21 dicembre 2017 – di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.
Destinatarie del bonus disciplinato dal successivo articolo 4 sono le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”), che operano cioè in uno dei settori indicati nell’Allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021, alle quali è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022.
I crediti d’imposta vanno utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.mise.gov.it

