I datori di lavoro non classificati dall’Inps nel settore agricoltura che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ex articolo 6 della legge n. 92/1979, possono fruire dello sconto contributivo dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate (articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
L’agevolazione consiste nella riduzione dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
A precisarlo l’Inps con il messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022, in cui spiega che agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).
Nel messaggio è ricordato che:
- per i territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione è pari al 75% della contribuzione datoriale;
- per altre zone agricole svantaggiate la riduzione è del 68% della contribuzione datoriale (comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999, e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata).
L’Inps richiama, per completezza, l’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, che dispone: “Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
Sitografia
www.inps.it

