La società che, a seguito della pandemia, ha subìto un peggioramento del risultato economico tra 2019 e 2020, che ha ottenuto nel 2021 il contributo a fondo perduto (Cfp) perequativo, dal momento che il risultato negativo dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 è stato causato per una quota parte dallo stato di emergenza sanitaria e per un’altra parte da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria, chiede all’Amministrazione se, per il calcolo del Cfp, vada escluso dal reddito del periodo d’imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Rileva il dato fiscale, non come il peggioramento è sopraggiunto
In risposta (n. 199/2022) l’AE chiarisce che, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d’esercizio o del risultato economico d’esercizio, assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella tabella A allegata al provvedimento del 4 settembre 2021.
In sostanza, il contributo in parola – a differenza dei precedenti Cfp – non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subìto durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia.
Fatte queste premesse, l’Agenzia evidenzia che, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla situazione emergenziale e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei Cfp riducendo le valutazioni di carattere soggettivo sui fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, il legislatore ha semplificato il calcolo dell’agevolazione, definendo implicitamente le nozioni di peggioramento del risultato economico d’esercizio e di risultato economico d’esercizio, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere.
Per consentire un’agevole e corretta determinazione del risultato economico d’esercizio dell’anno 2019 e dell’anno 2020, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021 sopra richiamato ha individuato, per ciascun modello di dichiarazione, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) a cui fare riferimento per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.
Di conseguenza, non rileva come il peggioramento sia sopraggiunto ma assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella tabella A allegata al provvedimento direttoriale.

