Una stabile organizzazione italiana di un soggetto extra-Ue acquista beni in Italia e li cede a consumatori ivi residenti o ubicati nel territorio comunitario. Le cessioni non rientrano nel perimetro del nuovo articolo 2-bis, comma 1 del decreto Iva, secondo cui le “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche” si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita utilizzando un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi e che viene considerato cessionario e rivenditore di detti beni (risposta n. 205/E del 21 aprile 2022).
La nuova norma del decreto Iva, nel dettaglio, si riferisce alle:
a) vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;
b) vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
L’Iva è ordinaria per le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche
Nel caso di specie trattato in risposta dall’Agenzia delle Entrate, il cedente non è un soggetto stabilito nel territorio Ue e i beni, prima della rivendita, sono importati da Paesi terzi. Si tratta, in definitiva, di cessioni “ordinarie”, vendite indirette realizzate nell’ambito del commercio elettronico cui si applica la relativa disciplina. Non può, pertanto, confidare nell’aliquota d’imposta inferiore a quella relativa agli acquisti 22 per cento.
Eventuali rimborsi d’imposta dovranno essere richiesti secondo le regole generali degli articoli 30 e 38-bis del decreto Iva che, come ricorda l’Agenzia, non sono stati toccati dalla nuova disciplina.
Quindi, l’istante potrà chiedere il rimborso dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, se superiore a 2.582,28 euro, “quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’articolo 17-ter” (articolo 30, comma 2, del decreto Iva).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it

