I datori di lavoro privato, indipendentemente da dimensioni e forma d’impresa, ivi compresi gli enti pubblici economici tenuti alle comunicazioni ex art. 9 bis del dl n. 510/1996 secondo la tempistica da esso prevista, ad esclusione dei datori di lavoro domestico, possono incorrere nella maxisanzione per lavoro sommerso (art. 3, dl n. 12/2002).
L’illecito è integrato dai seguenti requisiti: mancanza della comunicazione preventiva di assunzione; subordinazione.
Maxisanzione
Mancanza della comunicazione preventiva
Il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi dell’articolo di legge sopra richiamato, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto.
Subordinazione
Il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione (art. 2094 c.c.).
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione.
In termini generali, la nota Inl n. 856 del 19 aprile 2022 sottolinea che la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione essendo comunque necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione. Tale indice non può darsi per accertato ma va debitamente ed accuratamente dimostrato.
Sanzioni
Attualmente la sanzione é determinata come di seguito: da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
E’ aumentata del 20% in caso di impiego di: lavoratori stranieri; minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni); percettori del reddito di cittadinanza.
La legge di bilancio 2019 ha altresì previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).
In relazione ai casi di esclusione, la maxisanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche ove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.
Conseguentemente, gli ispettori non adotteranno la maxisanzione nei casi di: intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica; differente qualificazione del rapporto di lavoro.
L’intervenuta regolarizzazione viene integrata quando:
- il datore di lavoro ha effettuato, entro la scadenza del primo adempimento contributivo (cioè fino al giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro) anche la sola comunicazione di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
In seguito, il datore di lavoro dovrà adempiere ai conseguenti adempimenti previdenziali. Resta la piena sanzionabilità della tardiva comunicazione.
- il datore di lavoro – nel caso sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo – abbia denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli Istituti previdenziali ed abbia effettuato il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro trenta giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile (art. 116, c. 8 lett. b), della L. n. 388/2000), previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da cui risulti la data di effettivo inizio della prestazione.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

