Nuova interpretazione di Agenzia delle Entrate in materia di aliquota Iva. Con la risposta 212/2022, ha chiarito che, in caso di accordo transattivo, l’ammontare dovuto alla base di un accordo di tale natura è da assoggettare ad Iva ordinaria.
Risposta 212/2022 di Agenzia delle Entrate
L’azienda istante spiega di aver iniziato un’azione legale nei confronti di tre suoi dipendenti i quali, violando il patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza legata al know-how aziendale, avevano costituito un’altra Srl produttrice degli stessi prodotti ottico-elettronici realizzati e venduti dalla Srl istante. Motivo per cui l’azienda, oltre che chiedere al Tribunale competente la conferma dei provvedimenti concessi, chiede anche il risarcimento dei danni derivati da tale azione.
Le parti richiedevano di giungere ad un accordo transattivo; la società istante domandava, dal canto suo, di conoscere il trattamento Iva da riservare alla somma che la stessa avrebbe dovuto ricevere in attuazione dello stesso accordo transattivo.
L’aliquota ordinaria: il parere di Agenzia delle Entrate sull’accordo transattivo
Come esplicitamente riportato nella risposta 212/2022, “al fine di verificare se la somma di denaro erogata a favore di un soggetto passivo d’imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva”, occorre far riferimento alla legislazione sia europea che nazionale in materia di imponibilità Iva.
Dunque, l’Agenzia ha così deliberato: in presenza di un nesso diretto tra la somma versata e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo Iva, l’ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un’operazione rilevante, è da assoggettare ad Iva, come riportato nella sentenza Corte di giustizia Ue, causa C-270/09.
Inoltre, essendo riscontrabile l’esistenza del sinallagma tra l’obbligo di non fare posto a carico dalla società istante (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla convenuta, è integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Dpr. n. 633 del 1972 e l’ammontare dovuto sulla base dell’accordo di natura transattiva è da assoggettare ad Iva, con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria (cfr. risposte nn. 356 e 401 del 2021).
Sitografia
www.agenziaentrate.it
www.fiscooggi.it
www.def.finanze.it

