Dalla prima applicazione del principio contabile Ifrs ha avuto esito una riduzione del patrimonio netto, pari al risultato della somma algebrica tra l’effetto positivo rilevato nella voce 110 (Riserve da valutazione) e quello negativo nella voce 140 (Riserve).
In risposta (n. 210/2022) alla società istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale riduzione non determina anche la riduzione della base Ace al momento dell’iscrizione della riserva da Fta, poiché non rientra nelle fattispecie considerate dalla norma, in quanto riconducibile ai nuovi criteri di valutazione che prevede il principio Ifrs 9.
Ifrs 9. Impatto positivo, impatto negativo
In particolare, l’impatto negativo è dovuto soprattutto alle maggiori rettifiche di valore su crediti e titoli riconducibili alla necessità di adottare, per talune esposizioni, il calcolo della perdita attesa a vita intera e all’ampliamento del perimetro soggetto a valutazione. Ed è anche dovuto ai maggiori accantonamenti su impegni e garanzie rilasciate per effetto di un calcolo della perdita attesa a vita intera nonché per l’ampliamento del perimetro soggetto a valutazione e alla riclassifica da riserve da valutazione a riserve di utili della valutazione negativa degli strumenti Oicr. Tali strumenti erano classificati tra le attività valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva mentre, per effetto del passaggio all’Ifrs 9, sono stati riclassificati tra le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value con rilevazione nel conto economico degli effetti delle valutazioni.
L’impatto positivo deriva, invece, dalla valorizzazione al fair value di alcune attività precedentemente contabilizzate al costo ammortizzato e ad un impatto positivo a fronte dell’effetto fiscale relativo alle modifiche sopraindicate. L’incremento della relativa voce è riconducibile alla riclassifica degli Oicr dalle attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva alle attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ed all’effetto della rilevazione dell’impairment sulle attività finanziarie valutate al fair value.
Sulla base di ciò, l’Amministrazione finanziaria ritiene che tale riduzione di patrimonio non determini una riduzione della base Ace al momento dell’iscrizione della riserva da Fta, in quanto non rientrante nelle fattispecie contenute nell’articolo 5, comma 7, decreto 3 agosto 2017, secondo il quale – ai fini delle rettifiche Ace da operare in sede di prima adozione dei principi Oic, così come aggiornati dal Dlgs n. 139/2015 – assumono rilevanza le fattispecie di “eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili” e di “utilizzo del criterio del costo ammortizzato“, fenomeni che comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, poi, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito.
Tale orientamento normativo è esteso anche ai soggetti Ias/Ifrs adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie espressamente riportate mentre tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma citato sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base Ace.
Diversamente, al momento in cui si realizzerà la fattispecie che ha dato origine alla riserva da Fta derivante dalla prima applicazione dell’Ifrs 9, in coerenza con la necessità di evitare fenomeni di duplicazione della base Ace, occorrerà rettificare gli utili degli esercizi successivi.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

