Il ministero del Lavoro entra nel merito dell’articolo 54 del Codice del Terzo settore, circa la trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Nello specifico sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.
La circolare che contiene tutte le informazioni sul procedimento è la n. 9 del 21.4.2022, di cui si riportano alcune precisazioni.
Il trust non può essere ricompreso all’interno del Terzo settore
Nel paragrafo dedicato agli ETS già esistenti, è interessante la chiosa del Min Lavoro in cui, con il richiamo del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. civ, Sez. V, ordinanza n.
3986/2021), si spiega che il trust non è un soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando ai fini della conformazione della soggettività giuridica l’attribuzione della soggettività tributaria.
L’affermata inesistenza della soggettività giuridica del trust, ovvero la non configurabilità di esso come ente, ne preclude la possibilità di essere ricompreso all’interno del Terzo settore, tra gli enti individuabili ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del Codice, difettando uno degli elementi essenziali della fattispecie “ETS” disciplinata in detta disposizione.
Verifica post-trasmigrazione al RUNTS degli enti già iscritti nei registri precedenti
Il procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti, a differenza del procedimento di iscrizione (ex art. 8 D.M. n.106/2020, riservato ai soggetti non coinvolti nella trasmigrazione), è avviato d’ufficio e non su istanza di parte.
Ha una durata di 180 giorni (al netto di eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti), il cui inutile decorso, senza che l’ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, genera, in applicazione del principio del silenzio-assenso ex articolo 20 della legge n. 241/1990, l’effetto dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS nella sezione delle ODV o delle APS (articolo 31, comma 10, del D.M. n. 106/2020, in conformità alla tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati mediante la trasmigrazione) e la conseguente attribuzione allo stesso della relativa qualifica.
In pendenza di procedimento, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Durante i 180 giorni, le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione potranno, anche senza attendere la richiesta dell’ufficio del RUNTS, presentare memorie e documenti all’amministrazione competente, tra cui ad esempio lo statuto modificato, anche ai fini dell’iscrizione in una sezione del RUNTS diversa da quella di provenienza.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

