L’intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali non ha l’obbligo di sottoscrivere la dichiarazione trasmessa. Inoltre, la conservazione delle dichiarazioni deve avvenire nel rispetto delle norme, anche nel caso di documenti informatici.
Nulla di più trasparente nella risposta n. 217/E del 26 aprile 2022, dove l’Agenzia delle Entrate aggiunge che l’obbligo di conservazione secondo legge riguarda tutti i documenti che gli intermediari trasmettono all’ufficio o gestiscono per i loro clienti contribuenti.
Sottoscrizione della dichiarazione
Secondo prassi agenziale richiamata nella nuova risposta: “la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario … gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale o “C.A.D.”). Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi”.
Conservazione nel rispetto della legge
Secondo punto centrale: le dichiarazioni sono documenti fiscalmente rilevanti, pertanto la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, anche quando si tratta di documenti informatici (perché originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni). Il rispetto delle disposizioni non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi (e le relative copie), ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’ufficio e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione (ad esempio, l’esterometro, le dichiarazioni d’intento, i modelli di pagamento unificato F24, i modelli di variazione dei dati Iva, le liquidazioni periodiche Iva).
Quanto alla conservazione della copia delle dichiarazioni trasmesse, il relativo termine – “il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” – non può essere inteso come statico ma come “termine per l’accertamento” del periodo d’imposta di riferimento. Così, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi (come la dichiarazione Iva) ma, altresì, per l’intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative, quali quella di cui all’articolo 12 Dl n. 78/2009 o altre, previste, ad esempio, dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili (come gli eventi eccezionali).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

