La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” ha previsto la riammissione dei contribuenti decaduti dalla definizione agevolata – dalla “Rottamazione-ter”, dalla “Rottamazione delle risorse proprie UE” e dal “Saldo e stralcio” – per il mancato o parziale pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento di tali rate.
Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022, la Legge ha stabilito che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata”, se effettuato integralmente entro il 30 novembre.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione a fine marzo ha pubblicato le faq utili a chiarire le nuove disposizioni.
Primo appuntamento per le rate 2020
I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE” sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:
- 30 aprile 2022 (2 maggio perché cade di sabato) per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 31 luglio 2022 (1° agosto perché cade di domenica) per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.
La Legge n. 25/2022 ha stabilito che si terrà conto dei cinque giorni di tolleranza introdotti dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Pertanto, tenendo conto anche dello slittamento dovuto ai giorni festivi, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il:
- 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.
Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini per la definizione agevolata già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.
Per richiedere una copia dei bollettini, basta compilare il form dedicato, disponibile nell’area pubblica del portale, senza necessità di pin e password personali.
Inoltre, è possibile scaricare direttamente i moduli di pagamento dalla propria “area riservata”, accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.
Per pagare i bollettini della “Rottamazione-ter”, della “Rottamazione delle risorse proprie UE” e del “Saldo e stralcio”, si può:
- utilizzare il servizio “Paga on-line” (disponibile sul sito e sull’APP EquiClick);
- scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA (la lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA);
- prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del portale AdER.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La Legge n. 25/2022 ha stabilito anche l’estinzione delle procedure esecutive avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge (9 dicembre 2021).
Definizione delle rate del 2019
Se si è decaduti dai benefici della “Definizione agevolata” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, non si può essere riammessi.
Coloro che sono decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, non possono essere riammessi, ma per loro è possibile richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 (DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”).
La medesima possibilità è stata prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti oggetto delle precedenti Rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Sitografia
www.agenziaentrateriscossione.gov.it

