Con la risposta n. 218 del 26 aprile 2022, Agenzia delle Entrate si esprime in merito alla partita Iva attiva. La richiesta proviene da un avvocato, iscritto all’AIRE, che continuando regolarmente la sua attività legale all’estero ha chiuso invece la partita Iva nel nostro Paese.
Partita Iva: Entrate si esprime in merito alla richiesta
Al professionista istante, chiusa la partita Iva in Italia, è stato successivamente liquidato un compenso per una prestazione legale conclusa nel 2014, anno in cui ricopriva ancora regolare posizione fiscale nello Stivale. Ritenendo di poter continuare a svolgere la propria attività fuori dall’Italia, riferendosi alla legge 28 giugno 2012, n. 92 su “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, egli sottopone all’Amministrazione finanziaria due quesiti:
- se per le attività professionali eseguite, di cui non è ancora pervenuto il decreto di liquidazione, è possibile emettere fattura in regime ai sensi della legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro che interviene sulle forme contrattuali flessibili);
- se per le attività future eventualmente eseguite in Italia è possibile emettere documento fiscale ai sensi della sopra citata legge n. 92/2012.
Oltre a far notare che la legge n . 92/2012 non è congrua con la richiesta e preso riferimento sulle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), l’Agenzia spiega la procedura da seguire per la chiusura della partita Iva.
Al riguardo, infatti, evidenzia che la partita Iva non può essere chiusa in caso di adempimenti ancora pendenti relativi ad operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, essa rimane attiva fino a quando il professionista ha parcelle ancora da riscuotere e fatturare.
Il richiedente, maturato il credito liquidato dopo il suo trasferimento svolgendo l’attività di lavoro autonomo, ha due alternative per documentare correttamente i redditi relativi alle prestazioni in Italia. Può imputare i crediti non ancora incassati al momento della chiusura della posizione Iva ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività in Italia; oppure, può mantenere la posizione Iva individuale fino alla conclusione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti. Quest’ultima opportunità permette così l’emissione della fattura e l’imputazione della dichiarazione dei redditi nell’anno di imposta in cui si realizza l’incasso del credito, in applicazione del principio di cassa.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it
www.gazzettaufficiale.it

