Il provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022 individua i livelli di affidabilità fiscale cui è collegato il regime premiale Isa relativo al periodo d’imposta 2021.
Il provvedimento conferma i criteri di accesso degli ultimi due anni (ivi compresa la possibilità che il giudizio venga conseguito sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Indici per il periodo d’imposta in corso e quello precedente).
Quali i benefici del regime premiale Isa?
I vantaggi sono elencati dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del Dl n. 50/2017. Riguardano:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l’anticipazione di un anno (almeno), con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento di cui all’art. 43, c. 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e all’art. 57, c. 1, del Dpr n. 633/1972;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il provvedimento conferma i livelli dei periodi d’imposta precedenti
Nel provvedimento AE vengono confermati i livelli di affidabilità già previsti nei due precedenti periodi d’imposta, mantenendo la possibilità di considerare la storia del contribuente e la sua condotta nell’anno di riferimento.
Perché la riproposizione, per il periodo d’imposta 2021, degli stessi punteggi degli scorsi anni ai fini dell’accesso alle premialità? Perché la metodologia adottata per individuare i correttivi applicati nel 2020 (che verranno utilizzati anche nel 2021), sembra in grado di adeguare i risultati dell’applicazione degli Isa alla situazione economica determinata dal Covid.
In tutti i casi, l’accesso al regime è legato al comportamento del contribuente. Ovvero: se egli consegue redditi di impresa e di lavoro autonomo, applicherà gli indici per entrambe le categorie reddituali; se applica due diversi indici (anche quando si tratta del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo), il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sarà pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it

