È approdata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022 la legge 34 del 27 aprile 2022: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. È in vigore.
Molti aggiustamenti durante l’iter in Parlamento si registrano sulla semplificazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti fotovoltaici, una sorta di liberalizzazione delle istallazioni.
Di rilievo l’intervento, nell’ottica del risparmio energetico, che pone limitazioni sull’uso degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici pubblici e dell’illuminazione pubblica.
Confermati i bonus sociali e i crediti di imposta per le imprese energivore per limitare i danni degli aumenti dei costi di elettricità e gas.
Fondo Nuove Competenze ampliato dal decreto bollette
L’Art. 24 del decreto – Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze – allarga la platea dei fruitori del Fondo includendo coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico (ex articolo 43 del Dl 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008), ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (ex art. 1, comma 478, della legge 234/2021), in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.
Terreni e partecipazioni. Sostitutiva del 14%
L’Art. 29 – Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni – prevede il pagamento della sostitutiva del 14% per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non relativi all’impresa.
I beni sono quelli posseduti al 1° gennaio 2022. La prima o unica rata deve essere versata entro il 15 novembre 2022. Stessa scadenza è prevista per la redazione ed il giuramento della perizia.
Bonus edilizi. Il decreto avvia la quarta cessione e sposta la comunicazione per alcuni
Gli articoli 29 bis e 29 ter parlano della cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi.
È concessa alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Pertanto, dopo la prima libera saranno possibili altre 2 vincolate ai soggetti qualificati ed una libera per soggetti qualificati ai propri correntisti.
Ed è proroga per il termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022: possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni entro il 15 ottobre 2022. Per gli altri contribuenti la data resta fissata al 29 aprile 2022.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

