L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc).
Percettori di Rdc: quota aggiuntiva senza dover presentare domanda ad hoc
Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale (di seguito, integrazione Rdc/AU), senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda (circolare Inps n. 53 del 28 aprile 2022).
La misura complessiva dell’integrazione Rdc/AU è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno unico e universale – determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto – la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.
L’Auu non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare, non computandosi tra i trattamenti assistenziali.
Conseguentemente, anche l’integrazione Rdc/AU, quale modalità specifica di corresponsione dell’Assegno unico e universale ai percettori del Rdc, non rileva ai medesimi fini.
Sitografia
www.inps.it

