Agenzia delle Entrate: la risposta dell’amministrazione su credito d’imposta ricerca, innovazione e design. La richiesta dell’istante e le trattazioni in materia.
La richiesta dell’istante sul credito d’imposta
Questa volta Agenzia delle Entrate ha riposto tramite documento ufficiale n. 236 del 29 aprile 2022 in materia di credito d’imposta. A farne richiesta è un’azienda, Srl, che si occupa di ricerca e sperimentazione nel campo dell’intelligenza artificiale. La quale, però, è controllata da una Spa dal 5 maggio 2020, come previsto dell’articolo 2359, commi 1 e 2 c.c.. Con il fine di uniformare il proprio esercizio fiscale con quello della Spa controllante, la Srl ne ha modificato la data di chiusura al 30 aprile, lasciando aperti, però, due esercizi fiscali nel 2020: uno con inizio 1° gennaio 2020 e termine 30 aprile 2020; l’altro con inizio 1° maggio 2020 e termine 30 aprile 2021. La Srl, a fronte della modifica dell’esercizio sociale, chiede quale periodo temporale debba considerare per il calcolo del credito d’imposta ricerca, innovazione e design, introdotto dall’articolo 1, commi 198 della legge di bilancio 2020.
L’agevolazione per il periodo fiscale modificato
Premettendo che per “il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206″, nel caso in essere il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 è quello compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2020. Dunque verranno agevolate le spese sostenute dalla società in questo preciso arco temporale.
Ma non solo; in questo caso, la Srl istante potrà beneficiare del credito d’imposta anche per il periodo successivo (1°maggio 2020 – 30 aprile 2021), però solo per i primi otto mesi dello stesso (quindi fino a dicembre 2020).
Inoltre, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, vanno presi in considerazione i singoli periodi del credito stesso, a prescindere dalla loro durata. Senza, pertanto, l’obbligo di coprire un arco di tempo di dodici mesi. In quest’ultima ipotesi, il calcolo del credito d’imposta dovrà essere uniformato alla durata effettiva del periodo agevolato. In sostanza, senza permettere di creare vantaggi o svantaggi nel calcolo del beneficio attribuibile.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

