I molti crediti maturati da imprese costruttrici o importatrici in relazione all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni di CO2 ed elettrici (art. 1, c. da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, L. n. 145/2018 – Bilancio 2019), che danno luogo all’ecobonus, utilizzati in parte, in compensazione con le ritenute Irpef operate sui redditi dei propri dipendenti in qualità di sostituto d’imposta, danno diritto a compensare la quota restante con qualsiasi altro debito e senza limitazioni (risposta n. 240 del 29 aprile 2022).
I crediti la cui titolarità è delle imprese costruttrici (o importatrici) sorgono dall’aver anticipato i contributi statali
In linea generale, i crediti di cui sono titolari le imprese costruttrici o importatrici sorgono dall’anticipazione finanziaria che effettuano per conto dello Stato: esse non sono destinatarie delle agevolazioni ma intermediarie tra l’Erario e gli acquirenti dei veicoli; per espressa previsione normativa, sono obbligate a recuperare l’anticipazione sostenuta (erogazione ai clienti di contributi statali) sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Le disposizioni di legge non impediscono, dunque, l’utilizzo di detti crediti in compensazione, per il pagamento tramite modello F24 delle maggiori imposte dovute in seguito ad accertamenti o alla definizione tramite gli strumenti deflativi del contenzioso quali acquiescenza od accertamento con adesione o, in caso di ricorso, per il pagamento di tributi, e relativi interessi, su base frazionata in pendenza del processo.
Con specifico riferimento alla possibilità, paventata in istanza, di trasferire il credito d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, l’Agenzia da ultimo precisa che ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Il trasferimento è consentito ai soli fini della compensazione con l’Ires del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi.
In tale ipotesi, trattandosi di crediti d’imposta di natura agevolativa, affinché possano essere effettuati i controlli automatizzati per verificare la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati in compensazione, è necessario che nella sezione “Contribuente” del modello F24 siano indicati:
– nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del titolare (la società istante) che ha trasferito il credito d’imposta comunicato dal Mise nell’ambito del consolidato, insieme al codice identificativo”62″.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it

