L’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione, da parte delle aziende autorizzate, dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà. Si tratta degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Il beneficio contributivo Decontribuzione Sud è cumulabile con lo sgravio in argomento: le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo ai sensi del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto esonero sulla contribuzione residua datoriale.
È la circolare n. 55 del 29.4.2022 a dettare le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020.
Si ricorda che lo sgravio contributivo è del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.
Potranno fruirne le aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi ex articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020 nel Fondo per l’occupazione.
Destinatari dello sgravio
Per l’anno 2020 destinatarie della riduzione contributiva sono:
- le imprese che al 30 novembre 2020 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015;
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Le imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021, sono indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.
Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio.
Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
Uniemens. Modalità di compilazione del flusso
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento<CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
• nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare 55/2022.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Sitografia
www.inps.it

