Tema ancora molto caldo quello dei bonus edilizi. Dopo le primissime norme contenute nel decreto Rilancio, ora qualcosa sta cambiando in seno al dispositivo sulla cessione dei crediti e gli sconti in fattura. Tutto documentato all’interno del nuovo decreto Energia.
Bonus edilizi e cessione dei crediti: cosa cambia con il nuovo decreto
La novità apportata dal decreto Energia sui bonus edilizi riguarda un quarto passaggio degli aiuti.
La quarta cessione è applicabile alle comunicazioni inviate ad Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022; la norma è inclusa all’interno dell’art. 29-bis del decreto-legge n. 17/2022, ora convertito in legge n. 34/2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile scorso. All’interno della stessa legge troviamo anche un’ulteriore modifica (art. 29-ter), ossia la proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura al 15 ottobre 2022. Misura rivolta ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e ai titolari di partita IVA.
Nel dettaglio, quest’ulteriore cessione è rivolta esclusivamente alle banche a favore di quei soggetti con i quali le stesse abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione agli Istituti di credito. Pertanto, la quarta cessione sarà consentita ai sensi di legge solo se effettuata da una banca nei confronti di un proprio correntista. Motivo di questa modifica risiede nel tentativo, da parte del Governo, di evitare il blocco del mercato edilizio, che potrebbe avvenire a causa dell’esaurimento della capienza fiscale delle banche.
Data scelta per l’applicazione della nuova norma è, per l’appunto, il 1° maggio 2022 e dunque non sarà possibile effettuare la quarta cessione per i crediti che, al 30 aprile, erano già nella disponibilità delle banche.
Le possibilità sulla misura: come è consentito procedere
Alla luce nella nuova normativa, per ciò che concerne le comunicazioni di prima cessione del credito o di sconto in fattura è possibile non solo usufruire della quarta cessione, come sopra spiegato, ma è possibile effettuare anche due ulteriori cessioni a favore di vari soggetti quali banche e intermediari finanziari autorizzati iscritti all’albo; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo della Banca d’Italia; imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private.
Sitografia
www.def.finanze.it
www.fiscooggi.it

