L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 10, rubricato “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”, e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.
Documento interpretativo n. 10
Il documento interpretativo n.10 disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte con l’art. 1 della Legge di bilancio per il 2022.
L’OIC ha completato la valutazione degli effetti contabili delle norme in oggetto, fornendo le proprie indicazioni: sia quando una società concorda di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali; sia quando esercita la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale versando un’imposta sostitutiva integrativa; sia nel caso di revoca dell’affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.
In particolare, nella versione finale del documento interpretativo n. 10, è stato specificato che qualora le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica dovranno: eliminare dall’attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente in contropartita al patrimonio netto (gli ammortamenti dell’esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del citato maggior valore); iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al patrimonio netto.
Emendamenti ai principi contabili nazionali
Gli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti al recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013 prevedono, tra l’altro, che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non hanno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese.
Pertanto, la disciplina contabile dei derivati (art. 2426, c. 1, n. 11-bis, cc), declinata nell’OIC 32, si applica anche a tali imprese.
Sitografia

