E’ prossima la seconda finestra temporale per la richiesta del c.d. “Bonus tessile” (10 maggio 2022), originato dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).
Il credito d’imposta è destinato agli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
Spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui spetta l’indennizzo.
E’ riconosciuto per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF).
A chi lo Stato riconosce il bonus tessile?
La misura di sostegno va ai soggetti individuati con il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 27 luglio 2021.
Come anticipato, sono gli esercenti attività d’impresa nel settore tessile, moda e accessori, cui si sono aggiunte – per effetto del decreto Sostegni-ter (articolo 3, comma 3, Dl n. 4/2022) – le imprese operanti nel settore del calzaturiero e della pelletteria. Ed è aumentato anche il plafond che, nel 2022, passa da 150 a 250 milioni di euro.
Dunque, sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le nuove versioni di modello, istruzioni e specifiche tecniche ed è stata pure sostituita l’ ”autodichiarazione generale” con una dichiarazione sostitutiva semplificata, che prevede il solo rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework appena richiamata.
Inoltre, sono stati introdotti appositi campi per gli importi da restituire in caso di fruizione di aiuti di Stato in misura eccedente a quella consentita. E adeguati i massimali nella dichiarazione sostitutiva. Ancora: sono stati inseriti ulteriori codici attività nelle specifiche tecniche, in linea con l’ampliamento dei beneficiari previsto dal decreto Sostegni-ter.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

