L’Inps, con il messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022, chiarisce che l’istituzione dell’Assegno unico e universale (ex Dlgs 230/2021) non interferisce con le disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali.
Pertanto, possono continuare a beneficiare dell’esenzione dal versamento del contributo ex CUAF i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, se garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’AUU.
Nessun intervento sul contributo ex CUAF
Più precisamente l’Istituto ricorda che, con l’introduzione dell’Assegno unico universale:
- sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e degli assegni familiari (AF) previsti dal TUAF (art. 4 del D.P.R. n. 797/1955);
- restano in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (cfr. la circolare n. 34/2022).
Sitografia
www.inps.it

