Il beneficio fiscale dedicato alle imprese che svolgono l’attività economica non solo per generare profitto, anche per creare un impatto positivo sulla collettività e sulla biosfera, costituitesi o trasformatesi in società benefit tra il 2020 e il 2021, origina dall’articolo 38-bis Dl “Rilancio” (“Promozione del sistema delle società benefit”).
Con decreto del 4 maggio 2022, il ministero dello Sviluppo economico precisa che il bonus può essere richiesto dal 19 maggio al 15 giugno 2022 ed approva il relativo modello di richiesta, da inviare al MiSE per fruirne entro i fissati limiti di spesa (7 milioni di euro).
Società benefit, il credito in sintesi
E’ un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza, in società benefit, sostenuti dal 19 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”) al 31 dicembre 2021.
Nel merito, le società beneficiarie devono presentare al MiSE, per mezzo del rappresentante legale o altro soggetto delegato cui sia stato conferito potere di rappresentanza, una sola volta, l’istanza di accesso al credito – attestando la sussistenza dei requisiti e dichiarando le spese complessivamente sostenute – per via telematica, tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito del Ministero.
L’istante deve possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) attiva, “catalogato” nel Registro delle imprese.
Le domande possono essere presentate dalle 12:00 del 19 maggio alle 12:00 del 15 giugno 2022.
Anche per l’istanza delle società benefit va rispettato il “de minimis“
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle norme europee in materia di aiuti di stato di minore dimensione “de minimis”; in particolare, è necessario rispettare il Regolamento generale n. 1407/2013: l’importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ridotti a 100mila per chi opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, e dei Regolamenti agricolo – che fissa a 25mila euro il massimale degli aiuti concedibili in un triennio alle imprese del settore agricolo – e pesca – che stabilisce in 30mila euro l’importo massimo attribuibile in tre esercizi finanziari nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tenendo conto dell’ “impresa unica”, intesa come l’insieme delle imprese.
Sitografia
www.mise.gov.it
www.fiscooggi.it

