Nuove funzionalità nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
Con il messaggio n. 1962 del 9.5.2022, l’Inps illustra le seguenti implementazioni alla procedura relativa alla trasmissione delle domande per l’AUU:
- Modifica della domanda;
- Visualizzazione dei pagamenti;
- Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.
Il messaggio spiega che in “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”:
- dopo avere effettuato l’accesso al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda), è stato aggiunto un ulteriore tab denominato “Pagamenti”;
- nel campo “Evidenze” si possono visionare le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento.
Modifica della domanda AUU
Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già presentata.
Con la nuova funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti.
I campi che possono essere modificati:
- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
- i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.
Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura, pertanto non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, ad eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a – che deve risultare dall’ISEE – laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso il richiedente deve indicare la data di decorrenza della disabilità).
Per le modifiche relative ai criteri di ripartizione dell’assegno tra i genitori, si ricorda che in sede di prima domanda e/o di modifica di una domanda di AUU già presentata non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, fermo restando che l’altro genitore potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, esibendo la documentazione che comprova il suo diritto.
Sitografia
www.inps.it

