Una nota sul sito del Senato avvisa che l’Assemblea ha svolto, martedì 10 maggio, la discussione generale del ddl di conversione del dl n. 21/22 (decreto Energia o taglia prezzi), sul contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (A.S. 2564).
Il Governo ha preannunciato di voler porre la questione di fiducia: le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello sono previste giovedì 12 maggio.
Il decreto Energia/Taglia prezzi 21/22 assorbe le “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti” attraverso l’abrogazione del decreto-legge n. 38 del 2022, con salvezza degli effetti.
Svariate modifiche si registrano durante il passaggio nelle Commissioni del Senato.
Tra queste c’è anche la retroattività, al 31 gennaio 2020, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti in caso di malattia Covid del professionista. Pertanto, le misure della legge n. 69/2021, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati e sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.
Un altro emendamento approvato slitta i tempi, da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, dell’avviso bonario, per pagare le somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni presentate al Fisco.
Dal taglia prezzi la nuova stretta ai bonus edilizi
Solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare i lavori del Superbonus che superano i 516mila euro, pena l’indetraibilità.
Un emendamento approvato dalle Commissioni, infatti, prevede che dal 1° luglio 2023 per beneficiare delle detrazioni per lavori sopra i 516 mila euro, ci si dovrà rivolgere a imprese che hanno la certificazione SOA (la stessa certificazione richiesta alle aziende in ambito appalti pubblici).
Non solo. Dal 1° gennaio 2023 fino all’entrata in vigore della misura citata le imprese esecutrici dovranno dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto per la qualificazione SOA.
Altra novità dal decreto è quella che vuole l’obbligo, a partire dal 27 maggio 2022, di applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, solo nell’ambito dei lavori agevolati con i bonus edilizi. La misura scatta sopra i 70mila euro dell’opera complessiva.
Sitografia
www.senato.it
www.edilportale.com

