Con la circolare n. 11 del 12 maggio 2022, Agenzia delle Entrate intende fornire chiarimenti in merito alle condotte fraudolente. In particolare, le delucidazioni sono finalizzate a rendere coerenti le diverse disposizioni intervenute negli ultimi anni; rispondendo al tempo stesso alle diverse richieste arrivate all’Amministrazione ed aventi come mittenti contribuenti ed operatori.
Circolare condotte fraudolente: superamento delle vecchie normative
L’Amministrazione finanziaria supera, anche se parzialmente, la normativa in materia di ravvedimento operoso di cui alla circolare n. 180/1998. In sintesi, l’evoluzione normativa ha disciplinato, nelle ipotesi di estinzione del debito tributario, l’annullamento delle cause di non punibilità anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tale previsione conferma la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali.
Tipico è il caso delle fatture per operazioni inesistenti, che assume rilevanza sia nel campo dell’Iva che in quello delle imposte sui redditi.
Dunque, alla luce delle modifiche apportate, tra gli “anche” dalla legge di Stabilità del 2015 (che ha rimodulato le modalità e i termini per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento), ora viene riconosciuta al contribuente la possibilità di accedere allo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente. Inoltre, in tali casi il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche successivamente alla constatazione della violazione.
I limiti nell’applicazione del ravvedimento operoso
Ferma restando la possibilità dell’applicazione del ravvedimento, Agenzia Entrate spiega gli eventuali limiti di tale istituto. In particolare, quelli dovuti alle regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale.
Per di più, si devono sempre tener presenti le “situazioni concretamente in essere e (…) relativi riflessi sul quantum della sanzione base”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

