Agenzia delle Entrate precisa (circolare n. 13/E/2022), in materia di crediti d’imposta riconosciuti alle imprese “energivore” e “non energivore”, in riferimento all’art. 15 del Sostegni-ter, che:
soggettivamente, le imprese che intendano accedervi devono anche essere inserite nell’elenco tenuto dalla Csea (non solo possedere i requisiti di cui all’art. 3, dm MiSE 21.12.2017). Ulteriormente, la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all’ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), dev’essere superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019;
oggettivamente, la nuova circolare fornisce chiarimenti sulla determinazione del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Viceversa, circa l’art. 4 del decreto “Energia”, essa sottolinea che il beneficio relativo alla produzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica è determinato avuto riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
In relazione all’articolo 3 del Dl “Ucraina”, viene inquadrata la platea dei beneficiari del relativo credito d’imposta: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica – cosiddette imprese “energivore”. E vengono commentati gli ulteriori aspetti della norma (comuni alle imprese “energivore”). In particolare, la circolare si sofferma sul calcolo del costo della componente energetica, sui sussidi, sulla disciplina relativa alle imprese neo-costituite e sull’utilizzo del credito d’imposta.
Infine, rispetto agli articoli 3 e 9 del decreto “Ucraina” – disciplinanti la cessione degli anzidetti crediti d’imposta – la circolare prevede che detti crediti (utilizzabili entro il 31 dicembre 2022) sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Questa disciplina è uniformata alla cessione di cui all’articolo 121 del Dl “Rilancio”; pertanto, con riferimento al Superbonus e ai bonus da esso diversi, per gli aspetti in comune è previsto un rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con circolare n. 16/2021.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

