L’amministrazione finanziaria chiarisce alcuni punti estremamente importanti sul tema dei meccanismi transfrontalieri. La Circolare n. 12 del 13 maggio 2022, è stata formulata appositamente per dare ulteriori delucidazioni sulla Circolare n. 2/E dello scorso anno, riferendosi tanto al decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 tanto al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020.
Meccanismi transfrontalieri: le aree interessate dai chiarimenti
La Circolare in trattazione espone, in formula di quesiti, ulteriori chiarimenti in materia di meccanismi transfrontalieri. Il tema già trattato all’interno di un altro documento, la Circolare n.2 del 10 febbraio 2021, è stato organizzato riportano nei singoli paragrafi la stessa intitolazione di quelli contenuti nel precedente documento.
Diverse le aree sottoposte a precisazioni: si parte dai vari intermediari fino ad arrivare ai profili sanzionatori. Fondamentale la questione relativa agli obblighi di comunicazione concernente il meccanismo transfrontaliero. Si precisa che tale comunicazione deve rivolgersi alla competente Autorità fiscale, e le modalità tecniche sono disciplinate in modo uniforme a livello europeo attraverso un tracciato XML e uno schema XMD come previsto dalla “XSD User Guide – DAC6 Central Directory” pubblicata dalla Commissione europea in data 13 marzo 2020.
Anche se, la comunicazione è arrivata all’Autorità da un altro intermediario, si deve comunque richiedere la documentazione all’intermediario che per primo ha effettuato la comunicazione, ai fini dell’esonero di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 100 del 2020. Il documento richiesto a tal proposito consiste nella copia della comunicazione trasmessa alla competente Autorità fiscale secondo le linee guida.
Sanzioni: il profilo delineato da Agenzia delle Entrate
Per ciò che concerne, invece, il profilo sanzionatorio, l’Agenzia si è occupata dettagliatamente di vari contesti: misura delle sanzioni per i contribuenti in regime di adempimento collaborativo; sanzioni in caso di mancata conservazione della documentazione relativa alle attività degli intermediari e dei contribuenti, per citarne alcuni.
- Misura delle sanzioni per i contribuenti in regime di adempimento collaborativo
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo, le sanzioni saranno applicabili in misura ridotta alla metà e comunque non in misura superiore al minimo edittale? Entrate spiega che, per prima cosa, le comunicazioni effettuate nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015, non possono considerarsi sostitutive della comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 2 del decreto ministeriale Mef datato 2020.
Un contribuente, infatti, potrebbe ritenere non comunicabile un meccanismo transfrontaliero diversamente dalla posizione dell’Amministrazione. In tali casi, laddove sia contestata l’omessa o incompleta comunicazione è da ritenersi applicabile l’istituto secondo cui le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà. A condizione, però, che il rischio fiscale sul quale si è incorsi nella violazione risulti in data antecedente all’omessa o incompleta comunicazione ai sensi della disciplina DAC6.
Inoltre, il beneficio della riduzione sanzionatoria risulterà aspettante solo per le violazioni incorse che impattano su periodi di imposta inclusi nel regime di Adempimento collaborativo, vale a dire sul “periodo di imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle Entrate” e quelli successivi.
Ulteriori specifiche
In conclusione, ulteriori specifiche rientrati nella Circolare n. 12 riguardano anche la rilevanza delle ritenute alla fonte per il calcolo del vantaggio fiscale e quelle connesse alla qualificazione degli Oicr.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

