L’agevolazione fiscale che risiede nella riduzione alla metà dell’aliquota ordinaria Ires, applicabile al reddito conseguito da soggetti individuati dalla norma in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale, è stata rimodulata.
In particolare, l’articolo 1, comma 51, della legge n. 145/2018 ne ha previsto l’abrogazione ma la norma agevolativa risulta ancora in vigore. Si tratta dell’articolo 6 del Dpr n. 601/1973, che resta il riferimento normativo che delinea gli ambiti e le modalità applicative del beneficio, con la conseguenza che con specifico riferimento a determinate tipologie di beneficiari, in relazione alle quali sono emerse alcune criticità interpretative, è stato promosso il contenzioso. Le categorie interessate sono: gli “enti ospedalieri”; le fondazioni di origine bancaria (Dlgs n. 153/1999); gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ricordando che sotto il profilo oggettivo l’aliquota Ires dimezzata è rivolta ai soli redditi connessi all’attività istituzionale, sotto quello soggettivo l’agevolazione non spetta esclusivamente in ragione della qualità del soggetto che ne chiede il riconoscimento, anche e soprattutto per la natura della attività svolta, intendendo così lo Stato tutelare, attraverso il minor prelievo fiscale, interessi di soggetti meritevoli di particolare attenzione.
In definitiva, la circolare n. 15/E chiarisce in quali casi le strutture che hanno sostituito gli enti ospedalieri, le fondazioni bancarie e gli enti religiosi riconosciuti possono usufruire della tassazione ridotta.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

