Con la circolare n. 60 del 18.5.2022, l’Inps illustra le modalità di calcolo e liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2021 – trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, alla valorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione, anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.
La circolare precisa anche i requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola, la platea dei beneficiari, comprendente gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e quelli dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi, l’impatto della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, e sulla retribuzione di riferimento, relativamente ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro, da utilizzare per l’individuazione dell’importo indennitario da erogare.
Con un successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le indicazioni operative per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021.
Tra le precisazioni sul requisito contributivo, l’Istituto spiega che anche con riferimento all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 (circolare 69/2021), i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione.
Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, allo stesso fine saranno equiparati a lavoro i periodi di CISOA fruiti nel 2021 in conseguenza dell’emergenza in argomento, nonché i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
Sitografia
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