Il Ministero del Lavoro proroga al 3 giugno 2022, solo per la prima applicazione, le comunicazioni obbligatorie con “UNI-piattaforme” da parte delle piattaforme digitali che gestiscono i lavoratori autonomi (ad esempio i riders).
Si ricorda che, a regime, le comunicazioni in argomento devono essere inviate dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, tramite piattaforma Servizi lavoro (servizi.lavoro.gov.it).
Sul punto il Ministero comunica che con riferimento alla scadenza prevista per la trasmissione telematica delle Comunicazioni Obbligatorie dovute dai committenti in caso di lavoro autonomo intermediato da piattaforme digitali fissata entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro – come da Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022 – solo in fase di prima applicazione la scadenza prevista al 20 maggio è prorogata al 3 giugno, al fine di consentire la massima conoscenza del modello di comunicazione.
Si precisa altresì, che per il mese di giugno, la scadenza rimane fissata al giorno 20.
Comunicazioni con “UNI-piattaforme”
Le modalità tecniche di compilazione e trasmissione delle comunicazioni di avvio della prestazione lavorativa nei casi di lavoro intermediato tramite piattaforme digitali sono descritte nell’allegato C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022.
Nel portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.it) è disponibile la procedura per la trasmissione del modello UNI-Piattaforme attraverso cui inviare le comunicazioni di avvio di una o più prestazioni lavorative.
La comunicazione di avvio di una o più prestazioni lavorative, tutte con le medesime informazioni temporali, di ore di lavoro previste e luogo della prestazione, deve essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo a quello di avvio delle prestazioni.
Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.
L’accesso al portale è consentito solo tramite le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
I referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo, secondo le regole in vigore nel portale servizi lavoro.
I soggetti abilitati ammessi all’invio delle comunicazioni UNI-Piattaforme sono:
- Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L.. 12/79);
- Avvocati e Procuratori Legali (art. 1, co. 1, L. 12/79);
- Dottori Commercialisti (art. 1, co. 1, L. . 12/79);
- Ragionieri (art. 1, co. 1, L. 12/79);
- Periti Commerciali (art. 1, co. 1, L. 12/79);
- Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000);
- Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9-bis, co. 6, L. 608/96);
- Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003);
- Periti agrari e agrotecnici.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

