Agenzia delle Entrate precisa, nella risposta n. 270 del 18 maggio 2022, il credito d’imposta per gli investimenti per beni strumentali nuovi. Chiede parere una Società sul tema, per l’appunto, della fruizione del detto credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1056, della Legge n. 178 del 2020 (Bilancio 2021).
Credito d’imposta su beni strumentali nuovi: cosa inserire sulle fatture
La normativa vigente pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione. I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea, pena la revoca del beneficio. Motivo per il quale, le fatture e tutti i documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, della Legge di Bilancio 2021.
Ripercorrendo la questione specifica, la risposta sintetizza che l’istante:
- ha fatto un nuovo acquisto, le cui caratteristiche consentono di accedere al credito d’imposta 4.0 previsto per legge;
- ha versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito entro il 31 dicembre 2021;
- nella fattura relativa all’acconto, riporta l’indicazione della norma agevolativa relativa al bonus.
Come comportarsi in una situazione in questo genere?
Il richiamo alle disposizioni normative sul credito d’imposta deve comparire sui documenti comprovanti l’acquisto di quel bene. Sicuramente va fatto su fatture e documenti di trasporto; non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

