Il datore di lavoro che eroga al personale due tipologie di compensi legate all’attività svolta e al raggiungimento di obiettivi, chiede parere (risposta n. 283/2022) sulle modalità di tassazione – ordinaria o separata – da applicarvi, in particolare nell’ipotesi in cui le remunerazioni non siano erogate nella tempistica costante stabilita dalla contrattazione collettiva.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate sostiene che perché sia applicabile l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir – che prevede l’assoggettamento a tassazione separata per “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” – è necessario si verifichino specifiche situazioni.
Ad esempio, situazioni di “carattere giuridico”. Consistono nel sopraggiungere di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Oppure “oggettive situazioni di fatto”. Queste impediscono il pagamento delle somme spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Ritardo fisiologico: tassazione ordinaria
Se, come nel caso specifico, vi è invece un ritardo fisiologico, dovuto per esempio a procedure complesse che rallentano i tempi di erogazione, rendendoli non conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta, i premi vanno a tassazione ordinaria.
Dalla documentazione integrativa presentata dall’istante, l’Agenzia evince che le premialità sono state erogate “negli anni a disciplina invariata”. Non sembra, perciò, sussista una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata delle somme.
Infine, se il pagamento delle somme avviene in “ritardo” per effetto del processo di valutazione previsto dai contratti, le stesse vanno soggette a tassazione ordinaria.
Sitografia
www.agenziaentrate.it
www.fiscooggi.it

