In un’ottica di generale miglioramento della qualità delle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari, il provvedimento AE 23 maggio 2022 apporta alcune modificazioni a precedenti disposizioni. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, mentre la comunicazione dei dati contabili riferiti al 2022 andrà effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 2 con le modalità indicate dall’allegato 1.
In particolare, il provvedimento ridefinisce i termini per l’invio delle comunicazioni mensili e il termine per l’invio della comunicazione annuale dei dati contabili dei rapporti finanziari. Il riferimento all’ultimo giorno lavorativo del mese, come termine previsto per l’adempimento delle comunicazioni, risponde all’esigenza di garantire l’allineamento dell’invio con la data di elaborazione, stabilita all’ultimo giorno del mese per ragioni di coerenza tecnica di gestione di eventuali comunicazioni di annullamento.
Il differimento del termine del 15 febbraio all’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio risponde all’esigenza di garantire agli operatori finanziari un termine più ampio per l’invio dei dati contabili annuali.
Altra novità riguarda la scadenza tecnica per il consolidamento delle informazioni relative ai saldi e ai movimenti, fissata ora al 30 aprile. Entro tale termine, è possibile per l’operatore finanziario effettuare comunicazioni integrative, correttive spontanee e di risposta agli esiti 409 solamente con invii ordinari, con comunicazione di tipo 3 “saldi”. Oltre tale termine, le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con altre tipologie di comunicazione, che prevedono record di tipo saldi, nell’ambito dell’invio straordinario.
La risposta degli operatori finanziari agli esiti automatizzati, di controllo della incongruenza delle informazioni trasmesse tra cui quelli di assenza del dato contabile
(esiti 409) originariamente prevista entro 60 giorni, deve essere effettuata entro il mese successivo alla ricezione dell’esito.
Viene, invece, confermato il termine di 90 giorni per correggere le anomalie relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti, specificando che le stesse vengono evidenziate nelle ricevute restituite in fase di accoglienza del flusso.
La risposta degli operatori finanziari ad ulteriori eventuali esiti emergenti dalle procedure di misurazione della qualità, applicate sulla banca dati, o dalle risultanze ottenute in fase di utilizzo, deve avvenire entro il mese successivo alla ricezione dell’esito; il rispetto dei termini per le azioni finalizzate alla correzione di errori o incongruenze costituisce elemento rilevante per la valutazione delle violazioni commesse.
Attenzione: intervenendo sul provvedimento del 25 marzo 2013, relativo ai dati oggetto della comunicazione, il provvedimento assevera che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari per i tipi rapporto 1, 3 e 9 è riferita al concetto di “saldo contabile”, non di “saldo disponibile”, ponendo fine all’equivoco ingenerato dal testo dell’esempio riportato nelle Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili del 9 agosto 2013.
Obbligatorio comunicare all’Archivio i servizi di pagamento e i contratti di convenzionamento
Si fa poi esplicito l’obbligo di comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei servizi di pagamento e dei contratti di convenzionamento, la cui individuazione tramite introduzione di un’apposita codifica (tipi rapporto 96 e 97) risponde all’esigenza di censire gli strumenti di trasferimento di fondi che possono considerarsi tra i più rappresentativi dell’evoluzione del mercato dei prodotti finanziari e dell’e-commerce.
Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori finanziari, la comunicazione dell’esistenza di un rapporto di convenzionamento esonera dalla comunicazione dei servizi di pagamento collegati allo stesso rapporto, essendo il contratto di convenzionamento inclusivo del relativo servizio di pagamento.
In materia di conservazione dei dati contabili dei rapporti finanziari e, conseguentemente, del termine oltre il quale occorre effettuarne la cancellazione, l’esigenza è di fare riferimento al termine massimo stabilito dalla norma primaria, in considerazione dell’utilizzo dei dati dell’Archivio dei rapporti finanziari anche per altre attività istituzionali normativamente previste.
ne consegue che dal 2022 saranno scartate le comunicazioni relative ai rapporti contenenti i dati contabili riferiti ad anni precedenti a 10. Le comunicazioni trasmesse nel corso del 2022 saranno scartate se contenenti dati contabili riferiti al 2011.
Sitografia

