È pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 119/2022, la legge 52 del 19 maggio 2022 che converte il Dl 24 marzo 2022, n. 24 (decreto Riaperture). È, dunque, in vigore lo slittamento dello Smart working per i fragili.
Il decreto reca le “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.”.
In ambito lavorativo l’entrata in vigore segna la possibilità di utilizzare la modalità agile anche dopo il termine dello stato di emergenza.
In sintesi, sono prorogate:
- fino al 30 giugno 2022, per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto ministeriale di cui all’art. 17 comma 2 del DL 221/2021:
- l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per impossibilità di svolgere la prestazione dovuta in modalità agile;
- il diritto a un rimborso forfetario in favore dei datori di lavoro privati i cui collaboratori assenti dal lavoro non hanno diritto alla prestazione di malattia a carico dell’INPS;
- fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione;
- fino al 31 luglio 2022 l’efficacia delle disposizioni contenute nell’allegato B del DL 24/2022; tra queste l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati, di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio e il diritto allo smart working dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio “under 14”;
- fino al 31 agosto 2022 lo smart working semplificato, ossia senza la sottoscrizione di accordi individuali, per i datori di lavoro privati.
Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’articolo è introdotto in fase di conversione e prevede che, nelle more dell’adozione dell’accordo ad hoc, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

