L’Agenzia delle Entrate interviene con chiarimenti sulle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria. Nello specifico, su come vada interpretato l’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000”.
Si tratta dell’obbligo, per i soggetti specificamente individuati dalla norma, di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il termine per l’invio era stato prorogato all’8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021. La prossima scadenza è per il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre 2022.
Niente cumulo giuridico. Sì al ravvedimento per i dati della tessera sanitaria
Ebbene, con la risoluzione n. 22 del 23.5.2022, l’Agenzia ritiene, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatoria” in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
Una diversa lettura non consentirebbe, si legge nel documento di prassi, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa.
Pertanto:
- la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- la sanzione resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso (ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997), utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

