L’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta spettante (articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), alle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro. Il provvedimento n. 176217 del 23 maggio 2022, fissa il bonus pieno del 100% per gli aventi diritto.
Bonus pieno per le istanze 13 aprile – 13 maggio 2022
Dal momento che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al limite di spesa di 5 milioni di euro, il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022, in assenza di successiva rinuncia.
L’Agenzia, con il recente provvedimento, ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
Il pregresso provvedimento n. 28363 del 28 gennaio 2022 prevedeva che:
a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022;
b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale del 21 settembre 2021, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

