L’Inps fornisce istruzioni e chiarimenti in merito al posticipo, ad opera della legge di Bilancio 2022, al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza della sperimentazione ed alle modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale (art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni). Le modifiche intervengono sulla platea.
Pertanto, spiega l’Istituto, coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, dovranno tenere conto delle modifiche intervenute.
Resta fermo che i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione.
Il modello di istanza – da presentare nelle date: 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2022 – è aggiornato e si può reperire dal percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”.
Novità per l’Ape sociale
Tra i chiarimenti più importanti contenuti nella circolare n. 62 del 25.5.2022, troviamo:
- l’eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione di NASPI;
- l’allargamento ad altre categorie di dipendenti addetti ad attività gravose (professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 al messaggio in oggetto che, pertanto, con effetto dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sostituisce l’allegato A del decreto interministeriale 5 febbraio 2018);
- per alcune specifiche categorie di lavoratori, riduce da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva;
- è compatibile con RdC, ma non lo è sia con l’ISCRO che con il reddito di emergenza;
Inoltre, tra gli addetti alle attività gravose, per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni, non più 36.
Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, previsto dall’articolo 1, comma 179-bis, della legge n. 232/2016, opera con riferimento ai 32 anni di anzianità contributiva.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
– AP148, denominato ” Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234″;
– AP149, denominato “Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Concetto di disoccupazione
L’occasione permette all’Inps di aggiornare il concetto di disoccupazione con quando disposto dall’ANPAL con la circolare n. 1/2019.
Sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, non svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente, oppure sono lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini della verifica dello stato di disoccupazione, le istruzioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 devono, pertanto, essere integrate alla luce delle indicazioni fornite dall’ANPAL e le domande di APE sociale relative ai soggetti disoccupati devono essere istruite consultando sempre i competenti Centri per l’impiego.
Infine, devono essere accolte le domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale presentate:
- a seguito di recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova, che rientra tra i licenziamenti individuale;
- dai soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.
Sitografia
www.inps.it

