Il 27 maggio 2022 è la dead line a partire dalla quale, chi intende beneficiare dei bonus fiscali edilizi e del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, dovrà osservare le nuove formalità introdotte dall’articolo 1, comma 43-bis della Legge di bilancio per il 2022.
Si è, dunque, condizionati all’applicazione puntuale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del comparto edile, nazionale e territoriali (ex art. 51, dlgs. n. 81/2015), in relazione a taluni interventi, di ammontare superiore a 70.000 euro, e per i lavori avviati dal 28 maggio 2022.
La dead line impone oggi alle imprese l’indicazione del Contratto collettivo
Le nuove disposizioni interessano: la detrazione del 110% (superbonus), a prescindere dalla modalità di fruizione; la detrazione in dichiarazione dei redditi o con esercizio di opzione per cessione del credito o sconto in fattura; la nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a prescindere dalla modalità di fruizione; il credito di imposta 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; i bonus edilizi ordinari e diversi dai precedenti (solo in caso di fruizione mediante esercizio di una delle opzioni); la detrazione per i lavori di rifacimento delle facciate, tanto come detrazione in dichiarazione dei redditi quanto come cessione o sconto; infine, le detrazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e quella per gli interventi di sistemazione dei giardini.
Le due ultime detrazioni, tuttavia, non sembrano rispondere a una ratio comprensibile in relazione alla necessità di verificare anche per esse il Ccnl, non riguardando propriamente opere edili e ponendosi certamente al di sotto della soglia di 70mila euro.
Ciò posto, i benefici derivati dalle elencate detrazioni edilizie verranno dunque riconosciuti solo a seguito della indicazione del Contratto collettivo applicato dal datore di lavoro nel contratto di appalto e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, la cui verifica (formale, perché legata alla annotazione del tipo di contratto applicato, non anche alla effettiva applicazione di esso o alla sua riconducibilità tra quelli che soddisfano i requisiti di legge) è compito dell’incaricato del rilascio del visto di conformità.
Si tenga conto che per identificare l’avvio dei lavori si dovrà considerare la relativa comunicazione, non il titolo edilizio presentato.
Chi verifica?
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti (al 30 settembre 1993) nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; i responsabili dei CAF, sono gli incaricati della verifica di conformità.
Una ipotesi peculiare già trattata in sede normativa: se l’intervento viene eseguito con il regime di edilizia libera e le relative spese non sono agevolate con la detrazione maggiorata del 110% né con quella per la sistemazione delle facciate, il rilascio del visto di conformità resta non dovuto.
Torniamo, concludendo, al comma 43-bis. Dispone che l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del Contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), dell’Inps e delle Casse edili.
Sitografia
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