Chiarimenti di Agenzia delle Entrate sul fondo per rischi e oneri. L’amministrazione finanziaria stabilisce, in tal senso, che gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri non subiscono variazioni fiscali in aumento o in diminuzione ai fini Ires e Irap a prescindere dal metodo di contabilizzazione utilizzato, se il contesto di discussione è quello di acquisizione di un ramo d’azienda.
Fondo rischi ed oneri: la richiesta
L’istante, protagonista della risposta n. 305 del 26.5.2022, è una società che svolge attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso di prodotti petroliferi. La stessa aggiunge che ha acquisito un ramo d’azienda da un’altra società dello stesso gruppo di appartenenza. Attraverso l’operazione, la società ha acquisito anche, tra gli elementi del passivo, i “fondi per rischi e oneri“. In particolare, fondi per: ripristino dei beni, bonifiche ambientali, bonus di fine gestione, contratti onerosi ed infine rischi per contenziosi legali e giuslavoristici.
La società dichiara di aver proseguito ad alimentare tali fondi mediante accantonamenti fiscalmente ripresi in aumento e che, per l’effetto, si è determinata una stratificazione dei fondi che risultano, così, in parte dedotti e in parte tassati.
A tal proposito, l’istante chiede nel dettaglio quale sia il corretto trattamento fiscale ai fini Ires e Irap in relazione agli utilizzi e ai rilasci dei fondi presi in esame; e quale sia il trattamento da riservare ai relativi utilizzi o rilasci, in relazione alla stratificazione dei stessi fondi in dedotti/tassati.
In risposta, la spiegazione di Entrate. Cosa norma il Fisco
Sotto il profilo fiscale, spiega Agenzia delle Entrate in conclusione del documento, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente. Quindi, l’acquirente potrà iscrivere a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale. Ed il loro utilizzo seguirà le regole contabili stabilite dal soggetto con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’Irap, il fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.
Per ciò che riguarda il secondo quesito dell’istante, si precisa che i relativi utilizzi o rilasci vadano imputati prioritariamente ai fondi riconosciuti fiscalmente, ossia quelli dedotti.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

