L’Inail, con la circolare n. 20 del 16.5.2022, fornisce indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° febbraio 2022 è stata fissata in misura pari al 15,27% la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2022, prevista dall’art. 1, co. 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La riduzione, spiega la circolare, si applica esclusivamente:
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;
- ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria;
- ai premi speciali unitari previsti i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- ai premi speciali unitari per l’assicurazione degli allievi IeFP;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Criteri di applicazione della riduzione
L’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e, come specificato nella circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e, per i contributi in agricoltura, nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
La riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire:
a) le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
b) la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
c) la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Sitografia
www.inail.it

