La totalità delle regole su Superbonus e bonus da esso diversi è nella circolare-guida di Agenzia Entrate n. 19/2022, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”).
Ad esempio, le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione anche in relazione ai detti bonus diversi.
Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro
Circa le opzioni di cessione o sconto, il “visto” e la “congruità” per le spese relative a opere in “edilizia libera” o di valore non superiore ai 10mila euro, eseguiti sulle
singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, non sono necessari. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere dalla circostanza che l’intervento sia stato realizzato in periodi d’imposta diversi. Le spese devono essere sostenute dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione quelle che rientrano nel bonus facciate.
Cessione o sconto sono possibili dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
Il nuovo documento di prassi commenta pure le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.
Nella circolare-guida la detraibilità anche per le spese per visto e congruità
La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto c.d. “Milleproroghe”, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Opzione cessione o sconto sull’acquisto di garage o posti auto
Eccoci ai posti auto e ai box. La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 o di beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati dal 2022.
I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022, nel qual caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Nella circolare-guida le ultime norme sulle cessioni di crediti
La circolare-guida n. 19/2022 ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti emergenziali (Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti). In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
Sempre dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente.
Dal 1° maggio è in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

