L’Inps fornisce precisazioni e misura degli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984.
Lo fa con il messaggio n. 2225 del 27.5.2022, che segue la pregressa circolare n. 2/2022, che contiene tutte le tabelle utili con le misure.
ASpI, cooperative agricole e consorzi
Si tratta del versamento, a decorrere da quest’anno, della contribuzione di finanziamento ASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI) e con contratto di apprendistato, che sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
L’ambito è quello delle imprese cooperative e dei loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura.
Si ricorda che gli ulteriori obblighi contributivi di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, previsti per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2022 sono estesi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, dunque, anche agli apprendisti di primo e terzo livello.
Sul punto, l’INPS , con il messaggio in oggetto, indica la misura degli obblighi contributivi per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti che i datori di lavoro, compresi quelli operanti in zone montane e svantaggiate, devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia) sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata. Nel messaggio sono indicate tutte istruzioni operative e contabili.
E precisa che, a seguito dell’assoggettamento alla disciplina della contribuzione di finanziamento ASpI, per le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e per le agenzie di somministrazione, troverà altresì applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012.
Sitografia
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