L’Agenzia delle Entrate approva i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso.
Un passo indietro sino all’origine normativa dei controlli preventivi
L’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014 prevede che in caso di presentazione diretta della dichiarazione ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Ove, al termine delle relative operazioni, risulti spettante un rimborso, questo sarà erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
Il provvedimento n. 184653 del 30.5.2022 conclude con la specifica che i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati (intermediari).
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

