L’Inps fornisce indicazioni sui nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. I livelli reddituali sono stati rivalutati considerando la variazione ISTAT tra il 2021 e il 2020 pari a + 1,9%.
Con la circolare 65 del 30 maggio 2022, l’Istituto ricorda che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
L’Assegno per il nucleo senza figli e orfanili
Con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico – AUU – ha sostituito l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, pertanto i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti:
- dai coniugi;
- dai fratelli;
- dalle sorelle,
- dai nipoti.
Conseguentemente, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
In allegato alla circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Sitografia
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