L’istituto del “super ammortamento” (legge di stabilità 2016), più volte prorogato e modificato, permette ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo di maggiorare del 40% – solo in relazione alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi – il costo di acquisizione degli investimenti in “beni materiali strumentali nuovi” effettuati in un certo arco temporale.
La maggiorazione si traduce in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del Tuir, in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa,
In risposta ad una Spa (n. 317 del 31.5.2022) l’Agenzia osserva che essa non può fruire della maggiorazione relativa al superammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l’eliminazione del bene dal processo produttivo.
Eliminato strategicamente il bene, niente super ammortamento
La fattispecie prospettata nell’istanza fa infatti riferimento a beni che, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il cliente, per una precisa strategia imprenditoriale (noleggiare/locare solo beni nuovi) vengono avviati alla distruzione e non possono più cedere le loro utilità al processo produttivo dell’impresa, analogamente a quanto succede nell’ipotesi di cessione del bene.
Per tali ragioni, in caso di eliminazione del bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

