Per un vantaggio in termini di credito d’imposta, le imprese che hanno effettuato investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls) sono tenute a presentare la comunicazione con il modello aggiornato ad hoc (con istruzioni al seguito).
Il nuovo modello confluisce nel provvedimento 6 giugno 2022, adeguato alla disciplina sulle agevolazioni per le Zls.
Alcune delle modifiche in esso apportate consentono ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali stabiliti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Da Zls a Zls. Un dpcm di istituzione di ogni singola zona
La versione aggiornata del modello è sul sito dell’Agenzia delle entrate. La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.
Decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento i 20 giorni di tempo a disposizione dell’amministrazione competente per assolvere gli obblighi unionali di comunicazione della misura alla Commissione europea, per tutte le istituende Zone logistiche semplificate.
L’invio telematico della comunicazione dovrà essere effettuato tramite il software “Creditoinvestimentisud” (CIM17).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www,agenziaentrate.gov.it

