Sull’adozione del provvedimento di sospensione a seguito della sostituzione dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 ad opera dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico, interviene una nota Inl (n.1159 del 7.6.2022).
La modificata formulazione normativa ha determinato l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo, fatta salva (art. 14, comma 4) la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei
terzi o per la pubblica incolumità”.
Ciò posto, nel fornire le prime indicazioni sul novellato istituto della sospensione, l’Inl ha ribadito la necessità di “valutare circostanze particolari” che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo.
Quando non adottare il provvedimento di sospensione?
Le particolari circostanze di cui sopra sono, anzitutto, legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, spiega la nota, il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico; a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente; alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
La mancata adozione del provvedimento è pertanto da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14.
La valutazione va effettuata dal personale ispettivo in rapporto alla fattispecie concreta, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14, indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Valutare il possibile posticipo del provvedimento di sospensione
In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione – la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”,
intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in itinere, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Resta fermo che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve, comunque, avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Sitografia
www.inl.it

